Introduzione
Sicuramente non sono pratiche che gli armatori devono affrontare quotidianamente, ma è davvero importante essere al corrente di cosa si possa o non si possa fare e di quale sia l’iter corretto da seguire nel caso di sostituzione del motore principale di propulsione di un’imbarcazione.
Spesso la normativa vigente viene mal interpretata, ed è quindi opportuno affidarsi ad un Organismo Notificato per risolvere ogni dubbio.
Noi lo abbiamo fatto, e abbiamo chiesto all’Ing. Navale Giuseppe Macolino, socio fondatore di ENAVE Ente Navale Europeo (azienda che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e marcature CE nell’ambito della nautica da diporto) di risolvere tutti i nostri dubbi.
Distinguiamo quindi subito i due casi che possono presentare:
- Imbarcazione marcata CE
- Imbarcazione NON marcata CE
Imbarcazione marcata CE
Per quello che riguarda le imbarcazioni marcate CE va subito detto che hanno meno “libertà” d’azione rispetto alle NON marcate CE. Vale a dire che la sostituzione del motore di propulsione può essere effettuata solo entro i limiti di potenza massima e peso stabiliti dal fabbricante (della barca) e riportati, unitamente al tipo di motore utilizzabile (entrobordo, entrofuoribordo, fuoribordo, a scoppio o diesel) nella “Dichiarazione di Conformità CE”.
L’imbarco di un motore di potenza e peso superiori (anche solo di 1 HP) a quelli prestabiliti dal fabbricante, o di diversa tipologia (qualora non prevista dal fabbricante) comportano una rimarcatura CE dell’unità, a carico del proprietario della barca stessa. È necessario quindi, a meno che non si vogliano sostenere i costi onerosi per una nuova marcatura o subire sanzioni salatissime, riferirsi a questi parametri tecnici validi sia per i natanti (unità sotto i 10m di lunghezza non iscritti al RID) sia per le imbarcazioni, cioè le unità iscritte.
NATANTI
In questo caso, la sostituzione del motore principale, non deve seguire alcuna procedura tecnica e amministrativa. Possiamo solo consigliare, nel caso che il motore non venga sostituito dallo stesso costruttore della barca, di richiedere ad un Organismo Notificato la verifica della “corretta” nuova installazione, per evitare qualsiasi errore.
IMBARCAZIONI
L’iter per la sostituzione del motore principale, prevede questi passaggi:
- Presentare all’Ufficio d’iscrizione (RID) la richiesta del “nulla osta” allo sbarco/imbarco motore.
- A nulla osta ottenuto, si dovrà incaricare un Organismo Notificato o Affidato per l’esecuzione degli accertamenti tecnici ai fini della “convalida” del certificato di sicurezza.
- Infine, bisogna presentare all’Ufficio d’iscrizione l’istanza (generalmente è contestuale alla richiesta del nulla osta allo sbarco/imbarco) per il rilascio della nuova licenza di navigazione (e convalida del certificato di sicurezza), con allegati l’attestazione d’idoneità rilasciata dall’Organismo Notificato o Affidato e la “dichiarazione di potenza” rilasciata dal costruttore del nuovo motore.
Imbarcazione NON marcata CE
Per quello che concerne le imbarcazioni NON marcate CE come pocanzi accennato, esse godono di vincoli tecnici meno rigidi in caso di sostituzione del motore.
Riportiamo uno stralcio della Circolare n. 0730401 Prot. 19256 del 15/11/2013 emessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui si deve fare riferimento:
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Unità ante direttiva 94/25/CE iscritte ai RID
Le imbarcazioni interessate da una rimotorizzazione che non comporti l’aumento del quindici per cento massimo della potenza del motore tale da essere considerata modifica non rilevante, può essere sottoposta a visita di convalida del certificato di sicurezza sempreché i requisiti essenziali di omologazione. L’Organismo Notificato verifica, sotto la propria responsabilità, che la verifica del motore non abbia comportato variazioni sostanziali alla galleggiabilità, nonché al massimo carico trasportabile, in persone e bagagli, o alla manovrabilità e non siano state apportate modifiche alla struttura dell’imbarcazione, sia per motore entrobordo che fuoribordo, tali da inficiare la sicurezza. Nel caso contrario, l’unità deve essere sottoposta alle procedure previste per una nuova marcatura secondo i dettami dell’art.9 del citato Decreto Legislativo 171/05 (procedura di valutazione successiva alla costruzione);
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Unità ante direttiva 94/25/CE (natanti ed imbarcazioni)
Per le unità interessate da una rimotorizzazione che comporti l’aumento oltre il quindici per cento massimo della potenza del motore, si ritiene che tale modifica abbia conseguenze dirette sui requisiti essenziali di sicurezza, con particolare riferimento alla struttura ed alla stabilità e manovrabilità e che, pertanto, l’unità debba essere considerata alla stregua di nuova costruzione. Essa dovrà conseguentemente essere sottoposta alle procedure previste per una nuova marcatura CE, secondo i dettami dell’art 9 del citato Decreto Legislativo (procedura di valutazione successiva alla costruzione).
Conclusione
Le imbarcazioni non marcate CE, in sintesi, possono procedere allo sbarco/imbarco motore, con aumento della potenza motrice che non comporti un aumento maggiore del 15% massimo della potenza del motore riportata nei dati di omologazione, in forza della Dichiarazione d’ idoneità rilasciata, previo accertamento tecnico, da un Organismo Notificato. Va subito detto, però, che la Dichiarazione d’ idoneità non si ottiene in “automatico” e l’Organismo Notificato o Affidato può ovviamente anche negarla in caso di accertata non conformità della barca, nella sua nuova “configurazione”, a requisiti di sicurezza.
Sarebbe quindi opportuno far valutare, in via preliminare e prima di procedere al nuovo acquisto, se la sostituzione del motore di bordo rispetta i parametri stabiliti dall’Ente tecnico.
Per il resto, valgono le procedure amministrative esposte per le imbarcazioni marcate CE: nulla osta sbarco/imbarco motore; istanza per il rilascio di una nuova licenza di navigazione e di convalida (o rilascio) del certificato di sicurezza, con allegata l’attestazione d’ idoneità dell’ Organismo Notificato e la dichiarazione di potenza del costruttore del motore.