BREXIT in BRIEF – É il momento della transizione

In questo periodo di emergenza COVID-19 è essenziale prepararci a ripartire guardando alla realtà futura con tutte le possibili novità, facciamo un po’ di chiarezza per gli operatori economici in merito alla Brexit.

Dal 1° febbraio 2020, il Regno Unito si è ritirato dall’Unione europea ed è diventato un “paese terzo” . L’accordo di recesso prevede un periodo di transizione che terminerà il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, la legislazione dell’UE è applicabile anche al Regno Unito.

Durante il periodo di transizione, l’UE e il Regno Unito negozieranno un accordo su un nuovo partenariato, prevedendo in particolare una zona di libero scambio. Tuttavia, non è certo se tale accordo sarà concluso ed entrerà in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni caso, questo creerebbe una accordo che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarà molto diverso dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno, nell’Unione doganale dell’UE e nel settore dell’IVA e delle accise.

Pertanto, tutte le parti interessate, e in particolare gli operatori economici, devono valutare  la propria situazione giuridica alla fine del periodo di transizione.

Un operatore economico stabilito nell’UE che, prima della fine del periodo di transizione, era considerato un distributore UE di prodotti ricevuti dal Regno Unito, diventerà un importatore ai fini della legislazione sui prodotti dell’Unione Europea. Questo operatore dovrà rispettare gli obblighi applicabili a un importatore, per quanto riguarda in particolare la verifica della conformità del prodotto e, ove applicabile, l’indicazione dei suoi dati di contatto sul prodotto o sulla sua etichetta.

Alla fine del periodo di transizione, gli organismi notificati del Regno Unito perderanno il loro status di organismi notificati dall’UE e saranno rimossi dal sistema informativo della Commissione sulle organizzazioni notificate (banca dati NANDO). Quindi, gli organismi notificati del Regno Unito non saranno in grado di svolgere compiti di valutazione della conformità ai sensi della legislazione sui prodotti dell’Unione Europea.

Dunque sarà necessario che gli operatori economici facciano domanda per un nuovo certificato rilasciato da un organismo notificato dell’UE, o organizzino un trasferimento della documentazione e del certificato corrispondente dall’organismo notificato del Regno Unito a un organismo notificato dell’UE, a cui subentrerebbe quindi la responsabilità per quel certificato.

L’articolo 41 dell’accordo di recesso prevede che un bene esistente e individualmente individuabile legalmente, immesso sul mercato nell’UE o nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione possa essere ulteriormente reso disponibile sul mercato dell’UE o del Regno Unito e circola tra questi due mercati fino a raggiungere l’utente finale. Laddove previsto dalle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione, un tale bene può anche essere messo in servizio nell’UE o nel Regno Unito.

La nozione di immissione sul mercato si applica ai singoli prodotti. Di conseguenza, questa disposizione si applicherà solo ai singoli prodotti che sono stati immessi sul mercato nell’UE o nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, ma non al tipo o alla serie di prodotti in modo generale.

L’operatore economico che fa affidamento a tale disposizione ha l’onere di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato immesso sul mercato nell’UE o nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. Tale prova può essere fornita sulla base di documenti normalmente utilizzati nelle transazioni commerciali.

Ai fini di tali disposizioni, si precisa che, per “immissione sul mercato” si intende la prima fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato nel corso di un’attività commerciale, in cambio o in pagamento o gratuitamente. ” Messa in servizio “significa primo utilizzo di un bene all’interno dell’Unione Europea da parte dell’utente finale per gli scopi per i quali è destinato o, nel caso di equipaggiamento marittimo, l’imbarco.

Al contrario, le seguenti situazioni non sono considerate come immissione sul mercato:

  • Prodotti preordinati, non ancora prodotti
  • Contratto per la fornitura di beni fungibili (ad es. X unità di prodotto Y, non identificabili individualmente)
  • Merci fabbricate e conservate nelle scorte del produttore, ma non ancora fornite per la distribuzione, il consumo o l’uso
  • Offerta generica di un prodotto on-line (solo dopo che un ordine è stato effettuato e confermato da un cliente, il bene specifico oggetto della transazione pronto per la spedizione è considerato immesso sul mercato).

Fonte : Official website of the European Union