MARCATURA CE, questa sconosciuta – PARTE 2

Con l’ausilio della Guida Blu al CE 2016 della Commissione Europea, vogliamo riportare alcune delle domande più frequenti che vengono fatte in merito alla Marcatura CE, valide anche per le imbarcazioni da diporto. Con questo secondo articolo si conclude il nostro focus sulla Marcatura CE, in caso i vostri dubbi non si siano risolti, potete contattarci e saremo lieti di supportarvi.

 

La marcatura CE è obbligatoria? E in tal caso, per quali prodotti?

Sì, la marcatura CE è obbligatoria. Tuttavia si deve apporre solo sui prodotti rientranti nell’ambito di applicazione di uno o più atti di armonizzazione dell’Unione Europea che prevedono la Marcatura CE prima dell’immissione sul mercato dell’Unione. Esempi di prodotti che rientrano negli atti di armonizzazione dell’Unione che prevedono la marcatura CE sono giocattoli, materiale elettrico, macchine, dispositivi di protezione individuale e ascensori. La marcatura CE non deve essere apposta sui prodotti che non sono disciplinati dalla normativa che la prevede.

 

Qual è la differenza tra la marcatura CE e altri marchi? È consentito apporre altri marchi su un prodotto recante la marcatura CE?

La marcatura CE è l’unico marchio che attesta che il prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali della normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione. Un prodotto può recare anche altri marchi a condizione che non abbiano lo stesso significato della marcatura CE, non possano creare confusione con la stessa e non ne limitino la visibilità e la leggibilità. A tale proposito è possibile utilizzare altri marchi solo se contribuiscono a migliorare la tutela del consumatore e non sono disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione europea.

 

Chi vigila sull’uso corretto della marcatura CE?

Al fine di garantire l’imparzialità delle attività di vigilanza del mercato, il controllo della marcatura CE è di competenza delle autorità pubbliche degli Stati membri, in cooperazione con la Commissione europea.

 

Quali sono le sanzioni per la contraffazione della marcatura CE?

Le procedure, misure e sanzioni previste in caso di contraffazione della marcatura CE sono contenute nel diritto ammini­strativo e penale dei singoli Stati membri. A seconda della gravità dell’infrazione, gli operatori economici sono soggetti a una multa e, in talune circostanze, a una pena detentiva. Tuttavia se si ritiene che il prodotto non presenti un rischio immediato per la sicurezza, il fabbricante può vedersi concedere una seconda opportunità per renderlo conforme alla normativa pertinente, prima di essere obbligato a ritirarlo dal mercato.

 

Quali implicazioni può avere l’apposizione della marcatura CE per fabbricante/importatore/distributore?

La responsabilità di garantire la conformità dei prodotti e di apporre la marcatura CE spetta ai fabbricanti, ma anche gli importatori e i distributori rivestono un ruolo fondamentale nell’assicurare che siano immessi sul mercato solo i prodotti conformi alla normativa e recanti la marcatura CE. Queste procedure contribuiscono a rafforzare i requisiti dell’UE in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale, e al contempo favoriscono la concorrenza leale poiché si basano su regole comuni per tutti gli attori coinvolti.

Quando le merci sono prodotte in paesi terzi e il fabbricante non è rappresentato nel SEE, gli importatori devono assicurarsi che i prodotti che immettono sul mercato siano conformi ai requisiti applicabili e non rappresentino un rischio per i consumatori europei. L’importatore è tenuto a verificare che il fabbricante avente sede al di fuori dell’UE abbia rispettato le necessarie procedure e che la relativa documentazione sia disponibile qualora se ne faccia richiesta.

Pertanto gli importatori devono possedere una conoscenza generale dei rispettivi atti di armonizzazione dell’Unione e hanno l’obbligo di collaborare con le autorità nazionali qualora sorga un problema. Gli importatori dovrebbero ricevere un’assicurazione scritta dal fabbricante in base alla quale avranno accesso alla documentazione necessaria — come la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica — e saranno in grado di fornirla alle autorità nazionali qualora ne facciano richiesta. Gli importatori dovrebbero anche assicurarsi di essere in grado di mettersi in contatto con il fabbricante in qualsiasi momento.

Più avanti nella catena di fornitura, i distributori rivestono un ruolo fondamentale nell’assicurare che siano presenti sul mercato solamente i prodotti conformi e sono tenuti ad agire con la dovuta attenzione per garantire che la movimen­tazione dei prodotti non ne pregiudichi la conformità. Il distributore deve possedere anche una conoscenza di base delle prescrizioni legislative — incluse le tipologie di prodotti che devono recare la marcatura CE e la documentazione di accompagnamento — e dovrebbe essere in grado di riconoscere un prodotto chiaramente non conforme.

I distributori devono essere in grado di dimostrare alle autorità nazionali di aver agito con diligenza e di aver ricevuto una dichiarazione del fabbricante o dell’importatore a garanzia del fatto che sono state prese le misure necessarie. Inoltre il distributore deve essere in grado di assistere le autorità nazionali nei loro sforzi per ricevere la documentazione richiesta.

Se l’importatore o il distributore immette sul mercato un prodotto avvalendosi del suo nome, si assume anche le respon­sabilità del fabbricante. In tal caso deve disporre di informazioni sufficienti sul progetto e sulla produzione del prodotto, poiché nell’apporre la marcatura CE se ne assume la responsabilità legale.