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DECRETO CORRETTIVO DEL NUOVO CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO 2020

31 correzioni apportate al codice

Il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 22 dicembre 2020.

Il decreto correttivo contiene interventi su 31 articoli e ha come obiettivo quello di dare al Codice una maggiore completezza e sistematicità tenendo conto anche delle questioni emerse in sede di prima applicazione del medesimo provvedimento. Di seguito sono indicate alcune delle novità introdotte.

Il decreto correttivo del nuovo codice della nautica da diporto 2020 permette di:

  • colmare le lacune di aggiornamento dei procedimenti amministrativi, al fine di rendere completamente operativo il sistema telematico del diporto e snellire gli adempimenti. Nel vecchio codice, alcune procedure relative al rilascio della licenza di navigazione provvisoria non erano contemplate nel contesto di quelle effettuabili in via telematica, ovvero, erano rimaste cartacee. Con la misura correttiva, andando allo sportello telematico, l’armatore può ora ottenere una licenza provvisoria, e con quella già fare l’imbarco dell’equipaggio e la licenza dell’apparato VHF, potendo dunque navigare subito. Si accorciano dunque i tempi necessari per ottenere la navigabilità dell’unità, uno dei fattori per i quali facevano più concorrenza le bandiere estere;
  • consentire al cantiere costruttore di un’unità da diporto, ove per qualsiasi ragione non riesca a concluderne la vendita, di poterla immatricolare a proprio nome, per dare sbocco a un mercato a “km zero”. I cantieri costruttori di unità da diporto possono ora intestare la barca a sé stessi e possono utilizzarla per attività, ad esempio, noleggio. Questo apre il mercato a un modello che nel mercato dell’auto esiste da anni, il Kilometro zero. Il concessionario non si trova quindi più obbligato a tenere bloccata una barca nuova non venduta, ma può sfruttarla o lanciarsi in un nuovo business, adibendo una nuova barca nuova a noleggio per poi venderla successivamente;
  • prevedere una disciplina per la navigazione di “droni”. Una norma che va a colmare un vuoto normativo, introducendo la possibilità di attività commerciale, o assistenza, o rimorchio, o, ad esempio, monitoraggio di un campo boe, che possa esser eseguita da un drone;
  • introdurre nuove forme di utilizzo commerciale delle unità da diporto, in linea con le raccomandazioni espresse dal Consiglio di Stato, per dare supporto alla dinamicità del settore;
  • prevedere sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività di scuola nautica;
  • correggere la disciplina delle patenti nautiche, con finalità di inclusione sociale delle persone diversamente abili e degli anziani e la possibilità di effettuare le visite mediche direttamente presso le scuole patenti;
  • introdurre un’anzianità di almeno tre anni di patente nautica per il comando di unità da diporto in attività di noleggio occasionale, al fine di garantire maggiore sicurezza. Il noleggio occasionale permette al proprietario di imbarcazione (ricordiamo che per i natanti non è previsto il noleggio occasionale), di noleggiare la propria barca fino a un massimo di 42 giorni l’anno. Con la correzione, è stato stabilito che il proprietario deve essere in possesso di patente nautica da almeno 3 anni;
  • l’istituzione dell’archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, al fine di contrastare l’immissione sul mercato di prodotti fraudolenti che provochino incidenti o infortuni. Questa è una vera novità, a tutela delle aziende produttrici di prodotti per la nautica da diporto sia per la sicurezza del diportista. Se si verificano degli incidenti su prodotti per la nautica, tali prodotti saranno inseriti in una lista nera che andrà a bandirli dal mercato in quanto non conformi o pericolosi. Il consumatore è tutelato perché non dovrebbe trovarsi in condizioni di acquistare, anche in buona fede, un prodotto che ha già causato incidenti. Il produttore, onesto, viene tutelato dal ritrovarsi sul mercato prodotti non conformi o contraffatti in concorrenza. La banca dati sarà gestita dal ministero dei trasporti.
  • previsione di aree destinate a ormeggio a secco nei piani regolatori dei porti mercantili, ogni porto commerciale ha l’obbligo di avere un piano regolatore PR, e tali PR dovranno ora specificare quali siano le aree destinate agli ormeggi a secco. Molti porti mercantili hanno aree non più utilizzate, qualunque soggetto privato può dunque chiedere ora una concessione demaniale per fare ormeggio a secco, il nuovo codice è lo strumento giuridico per obbligare il porto in questione a rispondere alla domanda riferendosi al piano regolatore.

 

Qui il DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2020, n. 160 completo

 

Fonti: Giornale della vela, Sailbiz

La nautica riprenderà dopo il Coronavirus…sei PRONTO A SALPARE?

Il Coronavirus sta imperversando in Italia come in tutto il mondo ed ha rallenatato la Nautica da Diporto.

Attendiamo, speriamo a breve, una forte ripresa . Per questo vogliamo farci trovare pronti quando questo accadrà.

Presto le restrizioni verranno allentate, ci auguriamo che ogni armatore inizi da adesso a prendersi cura della propria barca prenotando la visita per il rinnovo del certificato di sicurezza. ENAVE fisserà la visita entro 7 giorni dal termine delle restrizioni previste nella propria zona.

In occasione di questo delicato momento, ENAVE in qualità di Organismo Notificato, ha definito una speciale scontistica del 10% sul proprio listino per il rinnovo del certificato di sicurezza.

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Torna in Italia con ENAVE: tutte le news per chi deve cambiare bandiera!

Il recente irrigidimento delle norme che regolano la registrazione delle imbarcazioni dei cittadini comunitari nei Registri dei singoli Stati Membri impone un cambiamento a chi ha scelto, da non residente, la bandiera olandese o la bandiera belga.

Dalla nascita dell’Unione Europea qualsiasi cittadino di un paese EU poteva scegliere in quale Registro Europeo iscrivere la propria imbarcazione, potendo così usufruire di una burocrazia a volte molto più snella, oppure utilizzare a bordo gli accorgimenti che riteneva maggiormente vantaggiosi senza dover sottostare a precise imposizioni.

Negli anni, infatti, molti armatori italiani hanno preferito issare nelle loro imbarcazioni bandiere estere per poter godere di benefici e di facilitazioni previsti da un sigillo straniero, ma soprattutto, come anticipato, per snellire costi procedure e dotazioni di bordo richieste dalla normativa del nostro paese.

Questa fine d’anno riserva però notizie che non faranno piacere a molti. Vi presentiamo in maniera sintetica i due casi esemplari di Belgio e Olanda.

IL CASO DEL BELGIO

A partire dall’1 gennaio del 2019, per poter registrare un’imbarcazione in Belgio, e battere bandiera belga, occorrerà che la proprietà dell’imbarcazione siaalmeno per il 50% di un cittadino Belga o di un residente sul territorio. Il Governo belga ha infatti emanato un decreto legge che stabilisce che la bandiera del Belgio può essere concessa soltanto a cittadini belgi e a residenti in Belgio, con effetto retroattivo che colpisce quindi anche le unità da diporto già immatricolate da stranieri. Le imbarcazioni inserite nel registro del Belgio, man mano che arriveranno al termine di scadenza dell’iscrizione (5 anni dalla data di registrazione), dovranno essere rimosse se non sussisteranno i requisiti richiesti dal nuovo decreto legge.

IL CASO DELL’OLANDA

A luglio 2018 a seguito dell’incidente diplomatico scaturito dal caso dellanave dell’ONG Lifeline, alla quale a giugno scorso L’Italia aveva interdetto tutti i porti, il Governo olandese ha sospeso le immatricolazioni di imbarcazioni straniere e ha revocato la concessione a chi già ce l’aveva. Tutto ciò ha portato alla luce in maniera chiara che in Olanda esistono 2 differenti registri d’iscrizione per le barche da diporto: il Watersportverbond, una sorta di associazione che raccoglie i club nautici del paese e il Kadaster, vero e proprio registro nautico/marino con annotazione ufficiale della proprietà, dei diritti di garanzia e la relativa burocrazia che ne consegue.

La maggior parte delle imbarcazioni italiane sono iscritte al Watersportverbond che non dà diritto ad una vera “immatricolazione” ma del rilascio di un semplice “International Certificate for Pleasure Craft”, che non determina l’appartenenza di bandiera come stabilito dall’art.9 della Convezione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). Di conseguenza, l’Olanda non accetta nessuna delle responsabilità elencate nell’articolo 94 dell’UNCLOS, determinando quindi secondo la convenzione UNCLOS, che le unità iscritte al Watersportverbond sono imbarcazioni prive di nazionalità non protette dalla legge di alcun Stato.

 

Visti gli importanti cambiamenti di rotta dell’Olanda e del Belgio, e la necessità di molti diportisti italiani di tornare a sotto la bandiera nazionale, ricordiamo che i documenti necessari per legge al cambio di registro, oltre ai versamenti e ai bolli di rito, sono:

  • Certificato di cancellazione da richiedere all’ufficio di bandiera straniero.
  • Titolo di proprietà dell’imbarcazione, da esibire all’ufficio di iscrizione italiano
  • Visita iniziale ai fini dell’iscrizione e rilascio del certificato di sicurezza.
Per maggiori dettagli è possibile consultate l’elenco aggiornato dei documenti sul sito della Guardia Costiere.
Qui per le unità CE http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Documents/iscrizionece.pdf
Qui per le unità non CE http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Documents/iscrizionenoce.pdf

 

 

LA BARCA TRA LE NORME – Le visite a bordo delle unità da diporto

Venerdì 21 settembre nella sala convegni del Padiglione B della Fiera Internazionale di Genova, abbiamo tenuto, in collaborazione con  l’Ordine degli Ingegneri di Genova, un seminario tecnico dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice sulla Nautica e la piena applicazione della Direttiva 2013/53/UE, per illustrare la nuova concezione di ispezione sulle imbarcazioni. Moderatore in nostro Amministratore Delegato l’ing. Giuseppe Macolino. Per l’Ordine ha portato i saluti l’ing. Felice Lombardo.

Di seguito vi proponiamo un sunto degli interventi.

LA CONDUZIONE DELLA VISITA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA – Come ha spiegato l’ing. Marco Vitti, tecnico operativo di ENAVE, il certificato è uno dei documenti fondamentali da tenere obbligatoriamente a bordo e va rinnovato – attraverso una visita condotta da un ente appositamente riconosciuto ed accreditato – la prima volta dopo 8-10 anni, secondo la categoria di progettazione, durante la quale, con l’imbarcazione a secco, sono studiati tutti i punti riguardanti la sicurezza. «Si verifica – dice Vittil’integrità della barca, dell’eventuale struttura velica, della parte impiantistica. Quindi che gli impianti gasolio, gas, elettrico, esaurimento sentine siano conformi alle regole e che non vi siano stati apportati cambiamenti sostanziali dalla precedente visita. Le difficoltà? Se non si conosce la situazione precedente perché dal foglio di riferimento non risultano i particolari, può essere difficile stabilirla. Quindi è essenziale ricostruire con scrupolo la storia dell’imbarcazione. La visita di sicurezza consente allo Stato di mantenere il controllo sulla barca nell’arco degli anni, dopo 10 nelle categorie A o B, e dopo 8 nelle C o D, e questa deve avere in efficienza tutti i punti ispezionati la volta precedente. Una sorta di tagliando, per banalizzare».

LA VISITA ISPETTIVA PER LE ISCRIZIONI ALLE AMMINISTRAZIONI DI BANDIERA – L’ing. Andrea Pippa, tecnico operativo ENAVE, ha ricordato che l’Amministrazione di Bandiera riguarda tutte le imbarcazioni, ed è il principale referente e responsabile per la sicurezza di ogni unità, sia essa da diporto (ogni unità di qualsiasi tipo, escluse le moto d’acqua, destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 e 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione), sia mercantile o passeggeri. L’ispezione – effettuata direttamente da un’Amministrazione di Bandiera o delegata a enti tecnici autorizzati – è finalizzata al rilascio di certificati in conformità di requisiti riconosciuti a livello internazionale. Fra le parti tecniche analizzate: scafo, impianti di bordo, macchinari principali di propulsione, dotazioni di sicurezza. Se i requisiti corrispondono, viene rilasciato un determinato certificato – secondo il tipo di visita – e poi inizia il ciclo di vita previsto dal documento, che è definito “statutario”, perché è rilasciato o da uno Stato o da un ente tecnico per conto di uno Stato, e prevede una serie di visite scadenzate.

Questo sia al momento di una nuova costruzione oppure al cambio di bandiera, come spesso succede: quando entra la nuova Amministrazione di bandiera, è obbligatorio fare un nuovo ciclo di visite iniziali, da cui parte l’iter per l’emissione dei nuovi certificati.

LA VISITA PER LE CERTIFICAZIONI VOLONTARIE FINALIZZATE AI TEST DI LABORATORIO – Sono visite legate a una serie di test – come ha sottolineato l’ing. Luca Frausini di ENAVE-LINSET – per verificare le proprietà e la bontà in particolare dei materiali compositi. I controlli vengono effettuati con prove non distruttive utilizzando ultrasuoni, termografie e test fisici. Frausini ha fatto una panoramica delle norme in vigore (tante e diversificate), spiegando «cosa fare e quando farlo». Anche per ottimizzare l’utilizzo di un laboratorio. Esempio: la verifica dello stato di polimerizzazione di una costruzione. Se fatta in corso d’opera, prima di eseguire il ciclo di verniciatura, un’eventuale sottopolimerizzazione può essere risolta con una semplice applicazione di calore con spesa e impatto minimo. La stessa cosa fatta a vernice già applicata, comporta spesso la riverniciatura della barca. Un’azione al momento giusto permette quindi di risparmiare tempo e denaro.

ASPETTI LEGALI DELLE VISITE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI – All’avv. Roberta Caragnano, dell’omonimo studio legale, è toccato il compito di spiegare come il nuovo Codice della Nautica da diporto – che ha semplificato molte procedure – ha riorganizzato, in una logica organica e sistemica, un po’ tutto “l’impianto” che sovrintende le visite di controllo e ispettive, ma anche i controlli della Capitaneria, che «nel tempo – ha detto – era diventato una prassi, avvicinando così l’Italia al contesto europeo. Anche se noi oggi nel Codice non abbiamo una parte, una norma, un capo, che ci dice quali siano gli aspetti legali: bisogna rintracciarli dentro l’articolato normativo. Le novità riguardano innanzitutto la classificazione delle imbarcazioni da diporto: prima erano tre, ora il panorama è molto più ampio. Di conseguenza, in base al tipo di imbarcazione da diporto abbiamo documenti necessari e altri che lo sono di meno. Da tenere presente anche che la licenza di navigazione è molto diversa dalla navigazione temporanea; che l’introduzione degli Sted, gli Sportelli telematici del diportista, hanno alleggerito l’apparato dal punto di vista burocratico e amministrativo, ma gli obblighi esistono ancora, e la documentazione va inviata per via telematica. I controlli restano tutti insomma, anzi se ne sono aggiunti di nuovi. Legati appunto anche all’esposizione della bandiera – a cui spesso non si pensa – e alla dichiarazione di armatore. Come bisogna distinguere la parte relativa all’iscrizione dell’imbarcazione da quella legata all’abilitazione alla navigazione».

VISITE DI SICUREZZA: NON SONO TUTTE UGUALI. CASE HISTORY L’ing. Alessandro Suardi, capo struttura di valutazione ENAVE, ha analizzato alcuni problemi tipici che si possono presentare durante le visite, valutando come risolverli per soddisfare le esigenze normative e facendo tornare l’armatore in acqua al più presto. Le visite per le unità da diporto sono periodiche (tipo quelle di revisione dell’automobile) e occasionali (determinati da eventuali eventi straordinari che possono incidere sui parametri di sicurezza). Due le cose a cui prestare molta attenzione per Suardi. L’identificazione dell’unità: mentre la targa e il telaio di un’auto sono difficilmente amovibili, in un’unità da diporto questi dati identificativi molto spesso sono adesivi; il numero di serie CE molto spesso è scritto o stampato su una targhetta esposta agli elementi o, per così dire, a rischio riverniciatura, così come quelli sui motori principali di propulsione.

La conformità dell’impianto elettrico, che molto spesso è oggetto di rimaneggiamenti (tipo l’utente che installa componenti che hanno un’incidenza, nel senso di consumi importanti e magari il conduttore, l’interruttore, la protezione i fusibili non sono adeguati e quindi è possibile trovarsi di fronte a situazioni anche molto pericolose).

“tratto dal periodico dA&B dell’Ordine degli Ingegneri di Genova”