DECRETO CORRETTIVO DEL NUOVO CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO 2020

31 correzioni apportate al codice

Il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 22 dicembre 2020.

Il decreto correttivo contiene interventi su 31 articoli e ha come obiettivo quello di dare al Codice una maggiore completezza e sistematicità tenendo conto anche delle questioni emerse in sede di prima applicazione del medesimo provvedimento. Di seguito sono indicate alcune delle novità introdotte.

Il decreto correttivo del nuovo codice della nautica da diporto 2020 permette di:

  • colmare le lacune di aggiornamento dei procedimenti amministrativi, al fine di rendere completamente operativo il sistema telematico del diporto e snellire gli adempimenti. Nel vecchio codice, alcune procedure relative al rilascio della licenza di navigazione provvisoria non erano contemplate nel contesto di quelle effettuabili in via telematica, ovvero, erano rimaste cartacee. Con la misura correttiva, andando allo sportello telematico, l’armatore può ora ottenere una licenza provvisoria, e con quella già fare l’imbarco dell’equipaggio e la licenza dell’apparato VHF, potendo dunque navigare subito. Si accorciano dunque i tempi necessari per ottenere la navigabilità dell’unità, uno dei fattori per i quali facevano più concorrenza le bandiere estere;
  • consentire al cantiere costruttore di un’unità da diporto, ove per qualsiasi ragione non riesca a concluderne la vendita, di poterla immatricolare a proprio nome, per dare sbocco a un mercato a “km zero”. I cantieri costruttori di unità da diporto possono ora intestare la barca a sé stessi e possono utilizzarla per attività, ad esempio, noleggio. Questo apre il mercato a un modello che nel mercato dell’auto esiste da anni, il Kilometro zero. Il concessionario non si trova quindi più obbligato a tenere bloccata una barca nuova non venduta, ma può sfruttarla o lanciarsi in un nuovo business, adibendo una nuova barca nuova a noleggio per poi venderla successivamente;
  • prevedere una disciplina per la navigazione di “droni”. Una norma che va a colmare un vuoto normativo, introducendo la possibilità di attività commerciale, o assistenza, o rimorchio, o, ad esempio, monitoraggio di un campo boe, che possa esser eseguita da un drone;
  • introdurre nuove forme di utilizzo commerciale delle unità da diporto, in linea con le raccomandazioni espresse dal Consiglio di Stato, per dare supporto alla dinamicità del settore;
  • prevedere sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività di scuola nautica;
  • correggere la disciplina delle patenti nautiche, con finalità di inclusione sociale delle persone diversamente abili e degli anziani e la possibilità di effettuare le visite mediche direttamente presso le scuole patenti;
  • introdurre un’anzianità di almeno tre anni di patente nautica per il comando di unità da diporto in attività di noleggio occasionale, al fine di garantire maggiore sicurezza. Il noleggio occasionale permette al proprietario di imbarcazione (ricordiamo che per i natanti non è previsto il noleggio occasionale), di noleggiare la propria barca fino a un massimo di 42 giorni l’anno. Con la correzione, è stato stabilito che il proprietario deve essere in possesso di patente nautica da almeno 3 anni;
  • l’istituzione dell’archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, al fine di contrastare l’immissione sul mercato di prodotti fraudolenti che provochino incidenti o infortuni. Questa è una vera novità, a tutela delle aziende produttrici di prodotti per la nautica da diporto sia per la sicurezza del diportista. Se si verificano degli incidenti su prodotti per la nautica, tali prodotti saranno inseriti in una lista nera che andrà a bandirli dal mercato in quanto non conformi o pericolosi. Il consumatore è tutelato perché non dovrebbe trovarsi in condizioni di acquistare, anche in buona fede, un prodotto che ha già causato incidenti. Il produttore, onesto, viene tutelato dal ritrovarsi sul mercato prodotti non conformi o contraffatti in concorrenza. La banca dati sarà gestita dal ministero dei trasporti.
  • previsione di aree destinate a ormeggio a secco nei piani regolatori dei porti mercantili, ogni porto commerciale ha l’obbligo di avere un piano regolatore PR, e tali PR dovranno ora specificare quali siano le aree destinate agli ormeggi a secco. Molti porti mercantili hanno aree non più utilizzate, qualunque soggetto privato può dunque chiedere ora una concessione demaniale per fare ormeggio a secco, il nuovo codice è lo strumento giuridico per obbligare il porto in questione a rispondere alla domanda riferendosi al piano regolatore.

 

Qui il DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2020, n. 160 completo

 

Fonti: Giornale della vela, Sailbiz