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Differenza tra “PCA” e “Modifiche rilevanti ad unità da diporto non marcate CE”

Differenza tra “PCA” e “Modifiche rilevanti ad unità da diporto non marcate CE”

Per quale motivo è necessario comprendere la differenza tra “PCA” e “Modifiche rilevanti ad unità da diporto non marcate CE”?

Gli armatori che decidono di apportare modifiche rilevanti alla propria imbarcazione devono essere consapevoli che sarà necessario sottoporre l’imbarcazione a controlli per verificare la conformità ai requisiti tecnici di sicurezza.

A seconda dell’anno di costruzione dell’imbarcazione, sarà implementata una procedura differente: valutazione post costruzione (PCA) o una visita di sicurezza per valutare l’idoneità alla navigazione.

Per determinare la procedura corretta, è importante sapere se l’imbarcazione è stata costruita prima o dopo il 1998 e se è dotata o meno di marcatura CE. La PCA viene eseguita nel caso di modifiche ad imbarcazioni marcate CE, mentre la visita di sicurezza per “Modifiche rilevanti” riguarda unità da diporto non marcate CE.

CHE COSA SI INTENDE PER MODIFICA RILEVANTE?

Le modifiche rilevanti sono trasformazioni significative che modificano in maniera importante la configurazione dell’imbarcazione, compromettendo il rispetto dei requisiti tecnici indicati nella Dichiarazione di Conformità.

Tra le modifiche rilevanti rientra, per esempio, la sostituzione del motore principale di propulsione. In tale situazione si può procedere imbarcandone uno con una differente potenza “installata” o con un peso superiore, o anche, variando il numero di motori installati.

Altre modifiche possono riguardare:

  • le dimensioni principali: aumentare/ridurre la lunghezza o larghezza dell’unità da diporto;
  • aumentare/ridurre il numero di persone trasportabili;
  • aumentare/diminuire il carico massimo trasportabile;
  • la variazione del sistema di trasmissione/propulsione;
  • la variazione dell’impianto combustibile;
  • una variazione della disposizione dei pesi a bordo, che comportano una modifica dei requisiti di stabilità e galleggiabilità dell’imbarcazione;
  • l’estensione dei limiti di navigazione;
  • altre modifiche rilevanti ai fini dei requisiti di sicurezza.

PCA

Oltre alle modifiche rilevanti elencate, nel caso di un’imbarcazione marcata CE, possono verificarsi situazioni che richiedono l’implementazione di una PCA.

Gli importatori privati spesso acquistano imbarcazioni da produttori extra-europei. In questo caso, poiché le fasi di progettazione e produzione si svolgono fuori dal territorio europeo, per importare regolarmente l’imbarcazione, è necessario verificare i requisiti di sicurezza tramite un’attestazione post-costruzione prima della messa in servizio.

Un altro caso si verifica quando l’armatore modifica la destinazione d’uso dell’imbarcazione, ad esempio facendo rientrare nel campo del diporto un’imbarcazione precedentemente adibita all’attività di pesca.

Se un armatore costruisce un’unità da diporto ad uso personale, dovrà attendere 5 anni prima di poterla mettere in vendite. Nel caso in cui decida di venderla prima che sia concluso tale periodo, dovrà sottoporre l’imbarcazione ad una valutazione post-costruzione.

La PCA è necessaria anche quando l’importatore apporta modifiche a un’imbarcazione già costruita che incidono sulla conformità dei requisiti previsti dalla direttiva. Anche l’introduzione sul mercato un’unità da diporto con il proprio nome o il proprio marchio richiede una PCA, figurando così come il produttore.

MODIFICHE RILEVANTI AD UNITÀ DA DIPORTO NON MARCATE CE

Se si apporta una delle modifiche rilevati sopracitate ad unità costruite prima del 1998 o non marcate CE (es. imbarcazioni adibite alle regate), è comunque necessario eseguire accertamenti tecnici per verificare la conformità ai requisiti di sicurezza.

In questo caso la normativa di riferimento è la “circolare MIT PROT. 0014281 del 21/05/2019”, la quale stabilisce che qualsiasi modifica dell’unità che produca effetti sui requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dal D.lgs 171/2005 comporti una verifica dei suddetti requisiti.

In questo caso, per regolarizzare l’unità, l’armatore potrà rivolgersi a ENAVE per ottenere l’attestato da presentare alla Autorità Marittima.

 

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Estensione dell'Accettazione della Marcatura CE nel Regno Unito

Estensione dell’Accettazione della Marcatura CE nel Regno Unito

L’entrata in vigore della Brexit ha comportato una serie di cambiamenti significativi nelle normative commerciali tra il Regno Unito e l’Unione Europea. Uno degli aspetti chiave è stato il passaggio da un sistema basato sulla marcatura CE a uno in cui il Regno Unito stabilisce le proprie direttive e standard. Tuttavia, in un’azione che può essere vista come un tentativo di mantenere una certa armonia normativa, il Regno Unito ha esteso l’accettazione della marcatura CE anche per le unità da diporto e i loro componenti.

La Marcatura CE: Una Breve Panoramica

La marcatura CE è da lungo tempo un marchio riconosciuto in Europa, indicante che un prodotto è conforme alle normative dell’Unione Europea per la sicurezza, la salute e l’ambiente. Si tratta di un marchio che assicura ai consumatori e agli utenti finali che il prodotto soddisfa gli standard di qualità stabiliti. Prima della Brexit, la marcatura CE era accettata sia nel Regno Unito che nei paesi dell’UE.

Cambiamenti a Seguito della Brexit

Con la Brexit, molte questioni normative sono state riesaminate. Questo ha comportato la creazione di un nuovo schema di marcatura, la marcatura UKCA (UK Conformity Assessed), specificamente per il mercato britannico. I prodotti destinati al mercato del Regno Unito devono ora portare il marchio UKCA per dimostrare la loro conformità alle normative locali.

Estensione dell’Accettazione della Marcatura CE

Nonostante il passaggio al sistema UKCA, il Regno Unito ha deciso di estendere l’accettazione della marcatura CE prima fino a Dicembre 2024, ora senza un limite definito, anche per le unità da diporto e i loro componenti. Questa mossa ha lo scopo di agevolare la transizione e fornire più tempo sia ai produttori britannici che a quelli dell’UE per adeguarsi ai nuovi requisiti normativi. Ciò significa che le imbarcazioni da diporto e i loro componenti che portano la marcatura CE possono ancora essere commercializzati e utilizzati nel Regno Unito.

Vantaggi dell’Estensione

Questa estensione dell’accettazione della marcatura CE offre diversi vantaggi per l’industria delle imbarcazioni da diporto e i loro componenti:

  1. Continuità Commerciale: Gli operatori del settore possono continuare a commercializzare i loro prodotti nel Regno Unito senza interruzioni significative, mentre si adattano gradualmente alle nuove normative.
  2. Riduzione della Complessità: L’estensione consente ai produttori di evitare l’onere di aderire immediatamente al nuovo schema di marcatura UKCA, semplificando il processo di adeguamento.
  3. Tempo per Adeguarsi: I produttori hanno più tempo per comprendere i nuovi requisiti normativi e per apportare le modifiche necessarie ai loro processi produttivi.

Conclusioni

L’estensione dell’accettazione della marcatura CE nel Regno Unito per le unità da diporto e i loro componenti rappresenta un passo verso una transizione più fluida e progressiva verso le nuove normative post-Brexit. Questa decisione offre un certo grado di flessibilità e sostegno all’industria delle imbarcazioni da diporto, consentendo agli attori del settore di adattarsi gradualmente alle nuove realtà normative. Tuttavia, è importante che i produttori rimangano consapevoli dei cambiamenti in corso e inizino a considerare l’adozione del marchio UKCA per garantire la conformità alle future esigenze normative del mercato britannico.

 

Qui il comunicato stampa del Governo del Regno Unito.

MARCATURA CE, questa sconosciuta – PARTE 1

Con l’ausilio della Guida Blu al CE 2016 della Commissione Europea, vogliamo riportare alcune delle domande più frequenti che vengono fatte in merito alla Marcatura CE, valide anche per le imbarcazioni da diporto.

Vista l’importanza dell’argomento e la diversa tipologia di dubbi e curiosità relative a questa specifica certificazione, abbiamo deciso di dividere questo articolo in due parti, ciascuna formata da 6 FAQ.

La seconda parte verrà pubblicata la settimana prossima.

 

Che cosa indica la marcatura CE su un prodotto?

Apponendo la marcatura CE su un prodotto il fabbricante dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che lo stesso è conforme ai requisiti essenziali della normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione e che le relative procedure di valutazione della conformità sono state rispettate. I prodotti recanti il marchio CE s’intendono conformi alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile e godono pertanto della libera circolazione nel mercato europeo.

 

Un prodotto recante la marcatura CE è sempre fabbricato nell’UE?

No. La marcatura CE indica solo che il prodotto è stato fabbricato nel rispetto di tutti i requisiti essenziali. La marcatura CE non è un marchio d’origine, poiché non indica che il prodotto è stato fabbricato nell’Unione europea. Di conseguenza un prodotto su cui è apposta la marcatura CE può essere stato fabbricato ovunque nel mondo.

 

Tutti i prodotti recanti la marcatura CE sono sottoposti a prove e approvati dalle autorità?

No. In realtà la valutazione della conformità dei prodotti alle prescrizioni legislative a essi applicabili è di esclusiva competenza del fabbricante, che provvede ad apporre la marcatura CE e a redigere la dichiarazione UE di conformità. Solo per i prodotti che si ritiene presentino un rischio elevato per l’interesse pubblico, quali recipienti a pressione, ascensori e alcune macchine utensili, è richiesta la valutazione della conformità da parte di un terzo, ossia un organismo notificato.

 

In quanto fabbricante, sono autorizzato ad apporre la marcatura CE sui miei prodotti?

Sì, spetta sempre al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato apporre la marcatura CE, dopo aver eseguito la necessaria procedura di valutazione della conformità. In concreto, prima di apporre la marcatura CE su un prodotto e immetterlo sul mercato, occorre sottoporlo alla procedura di valutazione della conformità prevista da uno o più atti di armonizzazione dell’Unione applicabili, che stabiliscono se la valutazione della conformità può essere effettuata dal fabbricante stesso o se è richiesto l’intervento di un terzo (l’organismo notificato).

 

Dove si deve apporre la marcatura CE?

La marcatura deve essere apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica. Qualora la natura del prodotto non lo consenta, la marcatura CE deve essere apposta sull’imballaggio e/o sui documenti di accompagnamento.

 

Che cos’è la dichiarazione di conformità del fabbricante?

La dichiarazione UE di conformità è un documento nel quale il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato nello Spazio economico europeo (SEE), attesta che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti dalla normativa di armoniz­zazione dell’Unione applicabile al prodotto specifico. La dichiarazione deve contenere il nome e l’indirizzo del fabbricante, oltre alle informazioni sul prodotto, come la marca e il numero di serie. La dichiarazione deve essere firmata da un dipendente del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato, con l’indicazione della relativa funzione.

Il fabbricante è tenuto a redigere e firmare la dichiarazione UE di conformità anche quando è intervenuto un organismo notificato.

 

V° Incontro formativo nazionale di Enave

Per il quinto anno consecutivo, venerdì 22 settembre si è svolto, nella splendida cornice dello Starhotels President di Genova, l’ incontro formativo nazionale di ENAVE Ente Navale Europeo.
La giornata, organizzata in concomitanza con il 57° Salone Nautico Internazionale, è stato momento di scambio e di confronto tra la dirigenza e lo staff tecnico, giunto da ogni parte d’Italia. Quest’anno, ad eccezione degli anni precedenti, l’incontro è stato aperto ai partener dell’Organismo notificato.

L’incontro iniziato con un pranzo informale, si è concluso con un coktail di saluto per ringraziare tutti i partecipanti.

All’ordine del giorno, dopo il consuntivo 2017 e degli obiettivi per il 2018, vi sono state la presentazione del sistema di gestione della qualità intrapreso dall’azienda; un’interessante aggiornamento normativo e procedurale, con un focus specifico sulle marcature CE e sulle ISO Compliance. Sono state inoltre , presentate interessanti innovazioni inerenti il miglioramento dell’interfaccia gestionale e la digitalizzazione delle visite dei tecnici operativi.

Tutti gli argomenti presentati hanno coinvolto i partecipanti, che hanno accolto con interesse le indicazioni dell’azienda, condiviso i nuovi progetti e ritenuto indispensabile il momento di formazione.

Per la prima volta ENAVE ha deciso di premiare alcuni dei propri tecnici operativi, per le prestazioni compiute durante l’anno. Sono quindi stati premiati: Matteo Dighero, Shardan Melis, Renzo Ciappini e Alex Verì come “miglior Top con il maggior numero di visite”, Andrea Pippa come “Top più preciso nella presentazione della documentazione”, Giovanni D’Aloia come “Top con maggior numero di marcature CE” e Valeria Ribaldi come “Top donna maggiormante attivo”. La consegna dei premi è stata un momento divertente che ha permesso, non solo di riconoscere gli sforzi individuali, ma anche di incetivare tutto lo staff al miglioramento continuo.

“Oltre alla formazione, per noi indispensabile, queste giornate sono davvero utili per fare squadra, ci permettono, infatti, di rendere partecipi tutti i nostri tecnici operativi della crescita aziendale e di avere con loro un proficuo scambio d’idee.” Queste le parole di Giuseppe Macolino – Amministratore Delegato di ENAVE, che aggiunge: “Per un’ azienda come la nostra, che può contare su una rete di ben 55 tecnici operativi tra Ingegneri Navali e Capitani di Lungo Corso, sparsi per tutto il territorio nazionale e in diverse località estere è di fondamentale importanza creare momenti di condivisione.”

 

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Vuoi cambiare il motore? Ecco come muoverti nella “giungla” della burocrazia

Introduzione

Sicuramente non sono pratiche che gli armatori devono affrontare quotidianamente, ma è davvero importante essere al corrente di cosa si possa o non si possa fare e di quale sia l’iter corretto da seguire nel caso di sostituzione del motore principale di propulsione di un’imbarcazione.

Spesso la normativa vigente viene mal interpretata, ed è quindi opportuno affidarsi ad un Organismo Notificato per risolvere ogni dubbio.

Noi lo abbiamo fatto, e abbiamo chiesto all’Ing. Navale Giuseppe Macolino, socio fondatore di ENAVE Ente Navale Europeo (azienda che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e marcature CE nell’ambito della nautica da diporto) di risolvere tutti i nostri dubbi.

Distinguiamo quindi subito i due casi che possono presentare:

  • Imbarcazione marcata CE
  • Imbarcazione NON marcata CE

Imbarcazione marcata CE

Per quello che riguarda le imbarcazioni marcate CE va subito detto che hanno meno “libertà” d’azione rispetto alle NON marcate CE. Vale a dire che la sostituzione del motore di propulsione può essere effettuata solo entro i limiti di potenza massima e peso stabiliti dal fabbricante (della barca) e riportati, unitamente al tipo di motore utilizzabile (entrobordo, entrofuoribordo, fuoribordo, a scoppio o diesel) nella “Dichiarazione di Conformità CE”.

L’imbarco di un motore di potenza e peso superiori (anche solo di 1 HP) a quelli prestabiliti dal fabbricante, o di diversa tipologia (qualora non prevista dal fabbricante) comportano una rimarcatura CE dell’unità, a carico del proprietario della barca stessa. È necessario quindi, a meno che non si vogliano sostenere i costi onerosi per una nuova marcatura o subire sanzioni salatissime, riferirsi a questi parametri tecnici validi sia per i natanti (unità sotto i 10m di lunghezza non iscritti al RID) sia per le imbarcazioni, cioè le unità iscritte.

NATANTI

In questo caso, la sostituzione del motore principale, non deve seguire alcuna procedura tecnica e amministrativa. Possiamo solo consigliare, nel caso che il motore non venga sostituito dallo stesso costruttore della barca, di richiedere ad un Organismo Notificato la verifica della “corretta” nuova installazione, per evitare qualsiasi errore.

IMBARCAZIONI

L’iter per la sostituzione del motore principale, prevede questi passaggi:

  1. Presentare all’Ufficio d’iscrizione (RID) la richiesta del “nulla osta” allo sbarco/imbarco motore.
  2. A nulla osta ottenuto, si dovrà incaricare un Organismo Notificato o Affidato per l’esecuzione degli accertamenti tecnici ai fini della “convalida” del certificato di sicurezza.
  3. Infine, bisogna presentare all’Ufficio d’iscrizione l’istanza (generalmente è contestuale alla richiesta del nulla osta allo sbarco/imbarco) per il rilascio della nuova licenza di navigazione (e convalida del certificato di sicurezza), con allegati l’attestazione d’idoneità rilasciata dall’Organismo Notificato o Affidato e la “dichiarazione di potenza” rilasciata dal costruttore del nuovo motore.

Imbarcazione NON marcata CE

Per quello che concerne le imbarcazioni NON marcate CE come pocanzi accennato, esse godono di vincoli tecnici meno rigidi in caso di sostituzione del motore.

Riportiamo uno stralcio della Circolare n. 0730401 Prot. 19256 del 15/11/2013 emessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui si deve fare riferimento:

  • Unità ante direttiva 94/25/CE iscritte ai RID

Le imbarcazioni interessate da una rimotorizzazione che non comporti l’aumento del quindici per cento massimo della potenza del motore tale da essere considerata modifica non rilevante, può essere sottoposta a visita di convalida del certificato di sicurezza sempreché i requisiti essenziali di omologazione. L’Organismo Notificato verifica, sotto la propria responsabilità, che la verifica del motore non abbia comportato variazioni sostanziali alla galleggiabilità, nonché al massimo carico trasportabile, in persone e bagagli, o alla manovrabilità e non siano state apportate modifiche alla struttura dell’imbarcazione, sia per motore entrobordo che fuoribordo, tali da inficiare la sicurezza. Nel caso contrario, l’unità deve essere sottoposta alle procedure previste per una nuova marcatura secondo i dettami dell’art.9 del citato Decreto Legislativo 171/05 (procedura di valutazione successiva alla costruzione);

  • Unità ante direttiva 94/25/CE (natanti ed imbarcazioni)

Per le unità interessate da una rimotorizzazione che comporti l’aumento oltre il quindici per cento massimo della potenza del motore, si ritiene che tale modifica abbia conseguenze dirette sui requisiti essenziali di sicurezza, con particolare riferimento alla struttura ed alla stabilità e manovrabilità e che, pertanto, l’unità debba essere considerata alla stregua di nuova costruzione. Essa dovrà conseguentemente essere sottoposta alle procedure previste per una nuova marcatura CE, secondo i dettami dell’art 9 del citato Decreto Legislativo (procedura di valutazione successiva alla costruzione).

Conclusione

Le imbarcazioni non marcate CE, in sintesi, possono procedere allo sbarco/imbarco motore, con aumento della potenza motrice che non comporti un aumento maggiore del 15% massimo della potenza del motore riportata nei dati di omologazione, in forza della Dichiarazione d’ idoneità rilasciata, previo accertamento tecnico, da un Organismo Notificato. Va subito detto, però, che la Dichiarazione d’ idoneità non si ottiene in “automatico” e l’Organismo Notificato o Affidato può ovviamente anche negarla in caso di accertata non conformità della barca, nella sua nuova “configurazione”, a requisiti di sicurezza.

Sarebbe quindi opportuno far valutare, in via preliminare e prima di procedere al nuovo acquisto, se la sostituzione del motore di bordo rispetta i parametri stabiliti dall’Ente tecnico.

Per il resto, valgono le procedure amministrative esposte per le imbarcazioni marcate CE: nulla osta sbarco/imbarco motore; istanza per il rilascio di una nuova licenza di navigazione e di convalida (o rilascio) del certificato di sicurezza, con allegata l’attestazione d’ idoneità dell’ Organismo Notificato e la dichiarazione di potenza del costruttore del motore.

La nuova direttiva 2013/53/UE manda in pensione la direttiva 94/25/CE

Dal 18 Gennaio 2017 non sarà più possibile immettere sul mercato imbarcazioni, moto d’acqua, componenti e motori per il diporto nautico che non siano certificate in accordo con la direttiva 2013/53/UE. Dalla stessa data non saranno più valide le certificazioni emesse con la vecchia 94/25/CE.

In sintesi la nuova direttiva:

  • precisa e aggiorna le categorie di progettazione (A, B, C e D) per le imbarcazioni in base alle condizioni meteo-marine;
  • riduce i livelli di emissioni gassose dei motori superando la legislazione adottata nel 2003;
  • aggiorna la “clausola di salvaguardia” migliorando i criteri di sorveglianza del mercato (specialmente per i prodotti importati);
  • stabilisce nuovi requisiti per produttori, importatori e distributori della nautica da diporto.

Nella nuova direttiva sono stati, inoltre, migliorati ed estesi alcuni dei requisiti essenziali dell’imbarcazione quali la protezione delle cadute fuoribordo, la prevenzione degli scarichi a mare, la galleggiabilità e mezzi di sfuggita per i multiscafi.

Chi costruisce o commercializza imbarcazioni e componenti per la nautica da diporto può rivolgersi a ENAVE – Ente Navale Europeo per la riemissione dei certificati in accordo con la 2013/53/UE sia per i nuovi prodotti che per i vecchi già in produzione da tempo, rivedendo e aggiornando il fascicolo tecnico in accordo con recenti disposizioni.

ENAVE – Ente Navale Europeo è già in possesso dell’autorizzazione dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dei Trasporti ed è pronta a emettere le nuove certificazioni CE.

La segreteria di ENAVE è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e per formularVi la migliore offerta per il passaggio dalle vecchie alle nuove certificazioni CE.

 

Leggi il testo integrale: direttiva-2013-53-ue