Differenza tra “PCA” e “Modifiche rilevanti ad unità da diporto non marcate CE”

Gli armatori che decidono di apportare delle modifiche rilevanti alla propria imbarcazione devono sapere che quest’ultima dovrà essere sottoposta a dei controlli per verificare la conformità ai requisiti tecnici di sicurezza.

In base all’anno di costruzione dell’imbarcazione si implementerà una differente procedura: valutazione post costruzione (PCA) o una visita di sicurezza che permetterà di valutare l’idoneità alla navigazione.

Per poter capire quale sia la giusta procedura da adottare, occorre sapere se l’imbarcazione da modificare sia stata costruita prima o dopo il 1998 e quindi se sia dotata o meno di marcatura CE. Infatti, la PCA viene eseguita nel caso in cui le modifiche siano apportate ad imbarcazioni marcate CE, mentre la visita di sicurezza per “Modifiche rilevanti” riguarda unità da diporto non marcate CE.

 

CHE COSA SI INTENDE PER MODIFICA RILEVANTE?

Per modifiche rilevanti si intendono quelle trasformazioni che vanno a modificare in maniera importante la configurazione dell’imbarcazione, compromettendo il rispetto dei requisiti tecnici indicati nella Dichiarazione di Conformità.

Tra le modifiche rilevanti rientra, per esempio, la sostituzione del motore principale di propulsione, in tale situazione si può procedere imbarcandone uno con una differente potenza “installata” o con un peso superiore, o anche, variando il numero di motori installati.

Altre modifiche possono riguardare:

  • le dimensioni principali: aumentare/ridurre la lunghezza o larghezza dell’unità da diporto;
  • aumentare/ridurre il numero di persone trasportabili;
  • aumentare/diminuire il carico massimo trasportabile;
  • la variazione del sistema di trasmissione/propulsione;
  • la variazione dell’impianto combustibile;
  • una variazione della disposizione dei pesi a bordo, che comportano una modifica dei requisiti di stabilità e galleggiabilità dell’imbarcazione;
  • l’estensione dei limiti di navigazione;
  • altre modifiche rilevanti ai fini dei requisiti di sicurezza.

 

PCA

Oltre alle modifiche rilevanti sopraelencate, nel caso di un’imbarcazione marcata CE si possono verificare altre situazioni che richiedono l’implementazione di una PCA.

Molto spesso capita che gli importatori privati acquistino un’imbarcazione da un produttore extra-europeo, in questo caso, poiché le fasi di progettazione e produzione si svolgono fuori dal territorio europeo, per poter importare l’imbarcazione regolarmente occorre verificare i requisiti di sicurezza, tramite un’attestazione post-costruzione, prima della messa in servizio.

Un altro caso è quello in cui l’armatore decida di modificare la destinazione d’uso dell’imbarcazione, ad esempio facendo rientrare nel campo del diporto un’imbarcazione che precedentemente era adibita all’attività di pesca.

Se un armatore costruisce un’unità da diporto ad uso personale, dovrà attendere un periodo di 5 anni prima di poterla mettere in vendite. Nel caso in cui decida di venderla prima che sia concluso tale periodo, dovrà sottoporre l’imbarcazione ad una valutazione post-costruzione.

È necessaria la PCA anche quando l’importatore decida di apportare delle modifiche ad una imbarcazione già costruita, che vadano ad incidere sulla conformità dei requisiti previsti dalla direttiva; o anche immettendo sul mercato un’unità da diporto con il proprio nome o il proprio marchio, figurando così come il produttore di quest’ultima.

 

MODIFICHE RILEVANTI AD UNITÀ DA DIPORTO NON MARCATE CE

Se si apporta una delle modifiche rilevati sopracitate ad unità che siano state costruite prima del 1998 o che non siano marcate CE (es. imbarcazioni adibite alle regate), è necessario comunque eseguire accertamenti tecnici al fine di verificare la permanenza dei requisiti di sicurezza.

In questo caso la normativa di riferimento è la “circolare MIT PROT. 0014281 del 21/05/2019”, la quale stabilisce che qualsiasi modifica dell’unità che produca effetti sui requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dal D.lgs 171/2005 comporti una verifica dei suddetti requisiti.

 

In tal caso per regolarizzare l’unità l’armatore potrà rivolgersi a ENAVE che provvederà ad emettere il relativo attestato da presentare alla Autorità Marittima.