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Differenza tra “PCA” e “Modifiche rilevanti ad unità da diporto non marcate CE”

Differenza tra “PCA” e “Modifiche rilevanti ad unità da diporto non marcate CE”

Per quale motivo è necessario comprendere la differenza tra “PCA” e “Modifiche rilevanti ad unità da diporto non marcate CE”?

Gli armatori che decidono di apportare modifiche rilevanti alla propria imbarcazione devono essere consapevoli che sarà necessario sottoporre l’imbarcazione a controlli per verificare la conformità ai requisiti tecnici di sicurezza.

A seconda dell’anno di costruzione dell’imbarcazione, sarà implementata una procedura differente: valutazione post costruzione (PCA) o una visita di sicurezza per valutare l’idoneità alla navigazione.

Per determinare la procedura corretta, è importante sapere se l’imbarcazione è stata costruita prima o dopo il 1998 e se è dotata o meno di marcatura CE. La PCA viene eseguita nel caso di modifiche ad imbarcazioni marcate CE, mentre la visita di sicurezza per “Modifiche rilevanti” riguarda unità da diporto non marcate CE.

CHE COSA SI INTENDE PER MODIFICA RILEVANTE?

Le modifiche rilevanti sono trasformazioni significative che modificano in maniera importante la configurazione dell’imbarcazione, compromettendo il rispetto dei requisiti tecnici indicati nella Dichiarazione di Conformità.

Tra le modifiche rilevanti rientra, per esempio, la sostituzione del motore principale di propulsione. In tale situazione si può procedere imbarcandone uno con una differente potenza “installata” o con un peso superiore, o anche, variando il numero di motori installati.

Altre modifiche possono riguardare:

  • le dimensioni principali: aumentare/ridurre la lunghezza o larghezza dell’unità da diporto;
  • aumentare/ridurre il numero di persone trasportabili;
  • aumentare/diminuire il carico massimo trasportabile;
  • la variazione del sistema di trasmissione/propulsione;
  • la variazione dell’impianto combustibile;
  • una variazione della disposizione dei pesi a bordo, che comportano una modifica dei requisiti di stabilità e galleggiabilità dell’imbarcazione;
  • l’estensione dei limiti di navigazione;
  • altre modifiche rilevanti ai fini dei requisiti di sicurezza.

PCA

Oltre alle modifiche rilevanti elencate, nel caso di un’imbarcazione marcata CE, possono verificarsi situazioni che richiedono l’implementazione di una PCA.

Gli importatori privati spesso acquistano imbarcazioni da produttori extra-europei. In questo caso, poiché le fasi di progettazione e produzione si svolgono fuori dal territorio europeo, per importare regolarmente l’imbarcazione, è necessario verificare i requisiti di sicurezza tramite un’attestazione post-costruzione prima della messa in servizio.

Un altro caso si verifica quando l’armatore modifica la destinazione d’uso dell’imbarcazione, ad esempio facendo rientrare nel campo del diporto un’imbarcazione precedentemente adibita all’attività di pesca.

Se un armatore costruisce un’unità da diporto ad uso personale, dovrà attendere 5 anni prima di poterla mettere in vendite. Nel caso in cui decida di venderla prima che sia concluso tale periodo, dovrà sottoporre l’imbarcazione ad una valutazione post-costruzione.

La PCA è necessaria anche quando l’importatore apporta modifiche a un’imbarcazione già costruita che incidono sulla conformità dei requisiti previsti dalla direttiva. Anche l’introduzione sul mercato un’unità da diporto con il proprio nome o il proprio marchio richiede una PCA, figurando così come il produttore.

MODIFICHE RILEVANTI AD UNITÀ DA DIPORTO NON MARCATE CE

Se si apporta una delle modifiche rilevati sopracitate ad unità costruite prima del 1998 o non marcate CE (es. imbarcazioni adibite alle regate), è comunque necessario eseguire accertamenti tecnici per verificare la conformità ai requisiti di sicurezza.

In questo caso la normativa di riferimento è la “circolare MIT PROT. 0014281 del 21/05/2019”, la quale stabilisce che qualsiasi modifica dell’unità che produca effetti sui requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dal D.lgs 171/2005 comporti una verifica dei suddetti requisiti.

In questo caso, per regolarizzare l’unità, l’armatore potrà rivolgersi a ENAVE per ottenere l’attestato da presentare alla Autorità Marittima.

 

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Un caso esemplare: l’EQA certificazione volontaria per la qualità applicata alla vetroresina per imbarcazioni.

ENAVE Quality AssessmentEQA – è una certificazione volontaria che attesta l’elevata qualità di qualsiasi prodotto o servizio presente nella filiera nautica.

Le nostre competenze, relative a regolamenti di classifica, direttive europee e standard internazionali di unificazione sono ufficialmente riconosciute dalla Comunità Economica Europea.

Per ottenere la certificazione volontaria ogni prodotto o servizio viene sottoposto dallo staff tecnico di Enave, ad un Disciplinare Tecnico fondato su standard qualitativi internazionali che stabilisce mediante esami documentali, audit in sito, prove di laboratorio e test mirati, le perfomance globali del prodotto/servizio e le misura rispetto a quanto attualmente sul mercato.

Nel caso specifico riportiamo la nostra esperienza nell’applicazione dell’EQA alla vetroresina utilizzata per la costruzione di un’imbarcazione a motore, grazie alla quale il cantiere ha potuto misurare la qualità del prodotto realizzato.

Abbiamo operato nell’ambito dei controlli non distruttivi NDT (Non Destructive Testing) optando per una particolare tecnica combinata tra la termografia e gli ultrasuoni.

In questo modo siamo stati in grado di massimizzare l’efficacia delle analisi, sfruttando la versatilità della termografia, capace di indagare vaste aree senza soluzione di continuità, e l’accuratezza dell’ultrasuono che riesce a verificare nel dettaglio ed in profondità l’eventuale non conformità, laddove la termografia rilevi eventuali anomalie.

Attraverso questo processo è stato possibile individuare e classificare le discontinuità presenti nel materiale: porosità, bolle, vuoti, delaminazioni, scarsa/mancata impregnazione, scollamenti, inclusioni, discontinuità), valutare l’integrità strutturale del manufatto nonchè valutare gli spessori dei laminati monolitici e la relativa rispondenza ai disegni progettuali.

In questo modo siamo stati in grado di fornire al committente un duplice risultato:

  • L’indicazione diretta sull’imbarcazione delle difettosità individuate, classificate con un codice alfanumerico che fornisce indicazioni circa la profondità, l’estensione e la tipologia delle stesse.
  • Un report finale in cui si riportano anche informazioni più dettagliate sui difetti stessi e dati aggiuntivi sulla metodologia d’indagine, sugli spessori rilevati, sulla conformità con i disegni progettuali, nonché un’accurata documentazione fotografica.

Permettendo così al Committente di porre rimedio ad eventuali non conformità, ed immettere sul mercato un prodotto con un elevato standard qualitativo e per giunta certificato.

ENAVE Quality Assessment è infatti anche un riconoscimento del proprio impegno nel costruire prodotti o nell’offrire servizi eccellenti. Dotarsi della certificazione volontaria EQA dimostra la propria volontà nel “fare bene” e migliora la propria immagine e visibilità a livello locale e internazionale.

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Poiché ENAVE Quality Assessment è una certificazione volontaria, rientra nelle attività aziendali di ricerca e sviluppo e, in quanto tale, l’azienda può beneficiare delle agevolazioni relative al credito di imposta previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 .

 

MARCATURA CE, questa sconosciuta – PARTE 1

Con l’ausilio della Guida Blu al CE 2016 della Commissione Europea, vogliamo riportare alcune delle domande più frequenti che vengono fatte in merito alla Marcatura CE, valide anche per le imbarcazioni da diporto.

Vista l’importanza dell’argomento e la diversa tipologia di dubbi e curiosità relative a questa specifica certificazione, abbiamo deciso di dividere questo articolo in due parti, ciascuna formata da 6 FAQ.

La seconda parte verrà pubblicata la settimana prossima.

 

Che cosa indica la marcatura CE su un prodotto?

Apponendo la marcatura CE su un prodotto il fabbricante dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che lo stesso è conforme ai requisiti essenziali della normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione e che le relative procedure di valutazione della conformità sono state rispettate. I prodotti recanti il marchio CE s’intendono conformi alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile e godono pertanto della libera circolazione nel mercato europeo.

 

Un prodotto recante la marcatura CE è sempre fabbricato nell’UE?

No. La marcatura CE indica solo che il prodotto è stato fabbricato nel rispetto di tutti i requisiti essenziali. La marcatura CE non è un marchio d’origine, poiché non indica che il prodotto è stato fabbricato nell’Unione europea. Di conseguenza un prodotto su cui è apposta la marcatura CE può essere stato fabbricato ovunque nel mondo.

 

Tutti i prodotti recanti la marcatura CE sono sottoposti a prove e approvati dalle autorità?

No. In realtà la valutazione della conformità dei prodotti alle prescrizioni legislative a essi applicabili è di esclusiva competenza del fabbricante, che provvede ad apporre la marcatura CE e a redigere la dichiarazione UE di conformità. Solo per i prodotti che si ritiene presentino un rischio elevato per l’interesse pubblico, quali recipienti a pressione, ascensori e alcune macchine utensili, è richiesta la valutazione della conformità da parte di un terzo, ossia un organismo notificato.

 

In quanto fabbricante, sono autorizzato ad apporre la marcatura CE sui miei prodotti?

Sì, spetta sempre al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato apporre la marcatura CE, dopo aver eseguito la necessaria procedura di valutazione della conformità. In concreto, prima di apporre la marcatura CE su un prodotto e immetterlo sul mercato, occorre sottoporlo alla procedura di valutazione della conformità prevista da uno o più atti di armonizzazione dell’Unione applicabili, che stabiliscono se la valutazione della conformità può essere effettuata dal fabbricante stesso o se è richiesto l’intervento di un terzo (l’organismo notificato).

 

Dove si deve apporre la marcatura CE?

La marcatura deve essere apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica. Qualora la natura del prodotto non lo consenta, la marcatura CE deve essere apposta sull’imballaggio e/o sui documenti di accompagnamento.

 

Che cos’è la dichiarazione di conformità del fabbricante?

La dichiarazione UE di conformità è un documento nel quale il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato nello Spazio economico europeo (SEE), attesta che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti dalla normativa di armoniz­zazione dell’Unione applicabile al prodotto specifico. La dichiarazione deve contenere il nome e l’indirizzo del fabbricante, oltre alle informazioni sul prodotto, come la marca e il numero di serie. La dichiarazione deve essere firmata da un dipendente del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato, con l’indicazione della relativa funzione.

Il fabbricante è tenuto a redigere e firmare la dichiarazione UE di conformità anche quando è intervenuto un organismo notificato.