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Documenti obbligatori da avere a bordo

È importante conoscere quali sono i documenti obbligatori da avere a bordo, sia per le imbarcazioni immatricolate battenti bandiera italiana che per i natanti (barche sotto i 10 m). Onde evitare multe salate, è bene verificare che i documenti siano in corso di validità.

I documenti che vengono richiesti duranti i controlli della Guardia Costiera o della Guardia di Finanza sono:

  • Licenza di navigazione. La vecchia licenza cartacea va aggiornata obbligatoriamente attraverso lo STED (Sportello Telematico del Diportista) in caso di passaggio di proprietà o all’aggiornamento del certificato di sicurezza.
  • Dichiarazione di potenza motore. In base all’art. 41 del D.L. 18 luglio 2005, n. 171 tutti i motori installati su qualsiasi unità da diporto (inclusi i tender) devono essere provvisti di assicurazione compreso l’eventuale motore ausiliario.
  • Polizza di assicurazione in corso di validità della barca (e del motore del tender).
  • Certificato di sicurezza in corso di validità.
  • Tabella delle deviazioni
  • Licenza di esercizio RTF per il VHF con codice di chiamata internazionale callsign MMSI e licenza RTF per ogni altra radio presente a bordo. Vedi modulistica sul sito del Mise. Attenzione, la licenza scade ogni 10 anni.
  • Revisione zattera. Certificato di validità / revisione della zattera di salvataggio, per navigazione oltre le 6M;
  • Patente nautica.

Inoltre, i documenti della barca e l’assicurazione sono richiesti dalle marine ogni volta che si ormeggia in transito.

Controlla sempre che i tuoi documenti siano sempre aggiornati.

Se noti che il tuo certificato di sicurezza deve essere rinnovato non esitare a contattarci telefonicamente 0721 186 6487

o alla mail: info@enave.it

Estensione dell'Accettazione della Marcatura CE nel Regno Unito

Estensione dell’Accettazione della Marcatura CE nel Regno Unito

L’entrata in vigore della Brexit ha comportato una serie di cambiamenti significativi nelle normative commerciali tra il Regno Unito e l’Unione Europea. Uno degli aspetti chiave è stato il passaggio da un sistema basato sulla marcatura CE a uno in cui il Regno Unito stabilisce le proprie direttive e standard. Tuttavia, in un’azione che può essere vista come un tentativo di mantenere una certa armonia normativa, il Regno Unito ha esteso l’accettazione della marcatura CE anche per le unità da diporto e i loro componenti.

La Marcatura CE: Una Breve Panoramica

La marcatura CE è da lungo tempo un marchio riconosciuto in Europa, indicante che un prodotto è conforme alle normative dell’Unione Europea per la sicurezza, la salute e l’ambiente. Si tratta di un marchio che assicura ai consumatori e agli utenti finali che il prodotto soddisfa gli standard di qualità stabiliti. Prima della Brexit, la marcatura CE era accettata sia nel Regno Unito che nei paesi dell’UE.

Cambiamenti a Seguito della Brexit

Con la Brexit, molte questioni normative sono state riesaminate. Questo ha comportato la creazione di un nuovo schema di marcatura, la marcatura UKCA (UK Conformity Assessed), specificamente per il mercato britannico. I prodotti destinati al mercato del Regno Unito devono ora portare il marchio UKCA per dimostrare la loro conformità alle normative locali.

Estensione dell’Accettazione della Marcatura CE

Nonostante il passaggio al sistema UKCA, il Regno Unito ha deciso di estendere l’accettazione della marcatura CE prima fino a Dicembre 2024, ora senza un limite definito, anche per le unità da diporto e i loro componenti. Questa mossa ha lo scopo di agevolare la transizione e fornire più tempo sia ai produttori britannici che a quelli dell’UE per adeguarsi ai nuovi requisiti normativi. Ciò significa che le imbarcazioni da diporto e i loro componenti che portano la marcatura CE possono ancora essere commercializzati e utilizzati nel Regno Unito.

Vantaggi dell’Estensione

Questa estensione dell’accettazione della marcatura CE offre diversi vantaggi per l’industria delle imbarcazioni da diporto e i loro componenti:

  1. Continuità Commerciale: Gli operatori del settore possono continuare a commercializzare i loro prodotti nel Regno Unito senza interruzioni significative, mentre si adattano gradualmente alle nuove normative.
  2. Riduzione della Complessità: L’estensione consente ai produttori di evitare l’onere di aderire immediatamente al nuovo schema di marcatura UKCA, semplificando il processo di adeguamento.
  3. Tempo per Adeguarsi: I produttori hanno più tempo per comprendere i nuovi requisiti normativi e per apportare le modifiche necessarie ai loro processi produttivi.

Conclusioni

L’estensione dell’accettazione della marcatura CE nel Regno Unito per le unità da diporto e i loro componenti rappresenta un passo verso una transizione più fluida e progressiva verso le nuove normative post-Brexit. Questa decisione offre un certo grado di flessibilità e sostegno all’industria delle imbarcazioni da diporto, consentendo agli attori del settore di adattarsi gradualmente alle nuove realtà normative. Tuttavia, è importante che i produttori rimangano consapevoli dei cambiamenti in corso e inizino a considerare l’adozione del marchio UKCA per garantire la conformità alle future esigenze normative del mercato britannico.

 

Qui il comunicato stampa del Governo del Regno Unito.

Perizie Nautiche

PERIZIE NAUTICHE

ENAVE – Perizie Nautiche

ENAVE oltre ad occuparsi di marcatura CE e visite di sicurezza, effettua anche servizi di ingegneria e visite ispettive per attività peritali.

Attraverso le perizie nautiche, effettuiamo una valutazione del valore e dello stato d’uso di una barca utile nelle situazioni in cui si decide di: effettuare un acquisto o una vendita, un rifinanziamento, ma anche evitare potenziali reclami, o si proceda alla ristrutturazione e/o manutenzione dell’unità.
Le perizie navali sono valutazioni tecniche effettuate da un esperto nel campo navale su una nave o un’imbarcazione, al fine di stabilirne le condizioni, il valore o le possibili cause di un evento o danno.

 

In quali occasione può essere richiesta una perizia nautica?

Tipi di Visite Peritali:

  • Pre-acquisto: viene consigliato prima di acquistare un’imbarcazione. Comprende un esame più o meno approfondito dell’integrità strutturale dello scafo, delle condizioni degli apparati propulsivi, elettrici, idraulici, dell’attrezzatura e degli accessori, nonché dell’aspetto estetico e manutentivo dell’intera unità. La visita comprende generalmente una visita a secco della carena ed una prova in mare.
  • Condizioni e valore (Assicurativa): è una visita volta a valutare le condizioni ed il valore di una unità da diporto, al fine di permettere ad una Compagnia Assicuratrice, o ad un finanziatore, la valutazione del bene. Deve comprendere un giudizio del perito sulle condizioni di navigabilità e sicurezza. Non viene effettuata la prova in mare, e l’ispezione può avvenire anche in acqua. Normalmente le Compagnie Assicuratrici richiedono la perizia sulle unità vecchie più di 7/10 anni. Le società di leasing la richiedono su qualunque unità usata.
  • Avaria, Ispezione di carena, Pre-Consegna: sono altri tipi di visita eseguiti su richiesta o dell’armatore o del cantiere.

 

La visita peritale non è un collaudo.

Far eseguire una perizia sull’imbarcazione che si sta andando ad acquistare non assicura che in seguito all’acquisto possano emergere dei problemi. La differenza tra perizia e collaudo sta nel fatto che:

La perizia è un processo statico, può essere paragonato ad una “fotografia” dell’imbarcazione, nella quale viene identificato lo stato di salute dell’imbarcazione.

Il collaudo è un processo dinamico volto ad effettuare prove funzionali delle imbarcazioni e l’esecuzione di eventuali stress test per verificare la qualità funzionale dell’imbarcazione.

 

 

DECRETO CORRETTIVO DEL NUOVO CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO 2020

31 correzioni apportate al codice

Il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 22 dicembre 2020.

Il decreto correttivo contiene interventi su 31 articoli e ha come obiettivo quello di dare al Codice una maggiore completezza e sistematicità tenendo conto anche delle questioni emerse in sede di prima applicazione del medesimo provvedimento. Di seguito sono indicate alcune delle novità introdotte.

Il decreto correttivo del nuovo codice della nautica da diporto 2020 permette di:

  • colmare le lacune di aggiornamento dei procedimenti amministrativi, al fine di rendere completamente operativo il sistema telematico del diporto e snellire gli adempimenti. Nel vecchio codice, alcune procedure relative al rilascio della licenza di navigazione provvisoria non erano contemplate nel contesto di quelle effettuabili in via telematica, ovvero, erano rimaste cartacee. Con la misura correttiva, andando allo sportello telematico, l’armatore può ora ottenere una licenza provvisoria, e con quella già fare l’imbarco dell’equipaggio e la licenza dell’apparato VHF, potendo dunque navigare subito. Si accorciano dunque i tempi necessari per ottenere la navigabilità dell’unità, uno dei fattori per i quali facevano più concorrenza le bandiere estere;
  • consentire al cantiere costruttore di un’unità da diporto, ove per qualsiasi ragione non riesca a concluderne la vendita, di poterla immatricolare a proprio nome, per dare sbocco a un mercato a “km zero”. I cantieri costruttori di unità da diporto possono ora intestare la barca a sé stessi e possono utilizzarla per attività, ad esempio, noleggio. Questo apre il mercato a un modello che nel mercato dell’auto esiste da anni, il Kilometro zero. Il concessionario non si trova quindi più obbligato a tenere bloccata una barca nuova non venduta, ma può sfruttarla o lanciarsi in un nuovo business, adibendo una nuova barca nuova a noleggio per poi venderla successivamente;
  • prevedere una disciplina per la navigazione di “droni”. Una norma che va a colmare un vuoto normativo, introducendo la possibilità di attività commerciale, o assistenza, o rimorchio, o, ad esempio, monitoraggio di un campo boe, che possa esser eseguita da un drone;
  • introdurre nuove forme di utilizzo commerciale delle unità da diporto, in linea con le raccomandazioni espresse dal Consiglio di Stato, per dare supporto alla dinamicità del settore;
  • prevedere sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività di scuola nautica;
  • correggere la disciplina delle patenti nautiche, con finalità di inclusione sociale delle persone diversamente abili e degli anziani e la possibilità di effettuare le visite mediche direttamente presso le scuole patenti;
  • introdurre un’anzianità di almeno tre anni di patente nautica per il comando di unità da diporto in attività di noleggio occasionale, al fine di garantire maggiore sicurezza. Il noleggio occasionale permette al proprietario di imbarcazione (ricordiamo che per i natanti non è previsto il noleggio occasionale), di noleggiare la propria barca fino a un massimo di 42 giorni l’anno. Con la correzione, è stato stabilito che il proprietario deve essere in possesso di patente nautica da almeno 3 anni;
  • l’istituzione dell’archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, al fine di contrastare l’immissione sul mercato di prodotti fraudolenti che provochino incidenti o infortuni. Questa è una vera novità, a tutela delle aziende produttrici di prodotti per la nautica da diporto sia per la sicurezza del diportista. Se si verificano degli incidenti su prodotti per la nautica, tali prodotti saranno inseriti in una lista nera che andrà a bandirli dal mercato in quanto non conformi o pericolosi. Il consumatore è tutelato perché non dovrebbe trovarsi in condizioni di acquistare, anche in buona fede, un prodotto che ha già causato incidenti. Il produttore, onesto, viene tutelato dal ritrovarsi sul mercato prodotti non conformi o contraffatti in concorrenza. La banca dati sarà gestita dal ministero dei trasporti.
  • previsione di aree destinate a ormeggio a secco nei piani regolatori dei porti mercantili, ogni porto commerciale ha l’obbligo di avere un piano regolatore PR, e tali PR dovranno ora specificare quali siano le aree destinate agli ormeggi a secco. Molti porti mercantili hanno aree non più utilizzate, qualunque soggetto privato può dunque chiedere ora una concessione demaniale per fare ormeggio a secco, il nuovo codice è lo strumento giuridico per obbligare il porto in questione a rispondere alla domanda riferendosi al piano regolatore.

 

Qui il DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2020, n. 160 completo

 

Fonti: Giornale della vela, Sailbiz

rinnovo certificato di sicurezza nautica

RINNOVO DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA

è tempo di rinnovare il certificato di sicurezza!

Hai controllato la data di scadenza del certificato di sicurezza della tua imbarcazione? Se è in scadenza contattaci! ENAVE esegue visite e accertamenti per il rilascio, rinnovo e convalida del certificato di sicurezza e altri accertamenti previsti dal Codice della Nautica.

Il rinnovo avviene immediatamente dopo l’accertamento tecnico da parte di ENAVE.

Provvederemo noi stessi ad avvisare la Autorità Marittima 48 ore prima della visita di accertamento. Dal momento della visita ENAVE è in grado di produrre l’ attestazione di idoneità sia per l’Autorità Marittima che per il diportista in tempi brevissimi.

Per richiedere un accertamento tecnico è sufficiente CLICCARE QUI e inviare una email per ottenere un preventivo

 

Convenzione ENAVE – LEGA NAVALE ITALIANA

Da pochi giorni è stata sottoscritta la convenzione tra l’Amm. Sq. (r) Maurizio Gemignani in qualità di Presidente Nazionale e rappresentante legale della L.N.I. e l’Ing. Giuseppe Macolino Amministratore Unico di ENAVE Ente Navale Europeo.

Siamo orgogliosi di aver stretto questo sodalizio che permetterà a tutti i soci della Lega Navale Italiana di accedere ad una speciale scontistica a loro riservata per il rinnovo/rilascio/convalida dei certificati di sicurezza per imbarcazioni da diporto dai 10 ai 24 metri.

La Lega Navale Italiana, storica associazione nautica, in qualità di ente pubblico, ha lo scopo di diffondere al popolo italiano, in particolare fra i giovani, l’amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi, agli effetti della partecipazione dei cittadini allo sviluppo ed al progresso di tutte le forme di attività nazionali che hanno sul mare il loro campo ed il loro mezzo di azione. La L.N.I. è presente su tutto il territorio nazionale e svolge, con le sue strutture periferiche, attività di promozione e sostegno delle attività nautiche.

Tutti scopi altamente condivisi dalla nostra azienda che ha, tra gli altri, l’obiettivo di diffondere la cultura tecnica nautica, grazie al nostro supporto logistico, organizzativo e professionale, avvalendoci di un network nazionale di professionisti in grado di rispondere in maniera precisa e puntuale alle diverse richieste, abbiamo ritenuto di essere in grado di assicurare la massima risposta alle esigenze degli associati L.N.I. possessori di imbarcazioni.

Siamo, quindi, davvero lieti di aver stretto questa partnership con la Lega Navale Italiana, con la speranza che questa collaborazione possa durare a lungo nel tempo in maniera proficua.

 

Per accedere direttamente alla convenzione clicca qui

Scarica la locandina della convenzione qui

Vai al sito della Lega Navale Italiana