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Differenza tra “PCA” e “Modifiche rilevanti ad unità da diporto non marcate CE”

Differenza tra “PCA” e “Modifiche rilevanti ad unità da diporto non marcate CE”

Per quale motivo è necessario comprendere la differenza tra “PCA” e “Modifiche rilevanti ad unità da diporto non marcate CE”?

Gli armatori che decidono di apportare modifiche rilevanti alla propria imbarcazione devono essere consapevoli che sarà necessario sottoporre l’imbarcazione a controlli per verificare la conformità ai requisiti tecnici di sicurezza.

A seconda dell’anno di costruzione dell’imbarcazione, sarà implementata una procedura differente: valutazione post costruzione (PCA) o una visita di sicurezza per valutare l’idoneità alla navigazione.

Per determinare la procedura corretta, è importante sapere se l’imbarcazione è stata costruita prima o dopo il 1998 e se è dotata o meno di marcatura CE. La PCA viene eseguita nel caso di modifiche ad imbarcazioni marcate CE, mentre la visita di sicurezza per “Modifiche rilevanti” riguarda unità da diporto non marcate CE.

CHE COSA SI INTENDE PER MODIFICA RILEVANTE?

Le modifiche rilevanti sono trasformazioni significative che modificano in maniera importante la configurazione dell’imbarcazione, compromettendo il rispetto dei requisiti tecnici indicati nella Dichiarazione di Conformità.

Tra le modifiche rilevanti rientra, per esempio, la sostituzione del motore principale di propulsione. In tale situazione si può procedere imbarcandone uno con una differente potenza “installata” o con un peso superiore, o anche, variando il numero di motori installati.

Altre modifiche possono riguardare:

  • le dimensioni principali: aumentare/ridurre la lunghezza o larghezza dell’unità da diporto;
  • aumentare/ridurre il numero di persone trasportabili;
  • aumentare/diminuire il carico massimo trasportabile;
  • la variazione del sistema di trasmissione/propulsione;
  • la variazione dell’impianto combustibile;
  • una variazione della disposizione dei pesi a bordo, che comportano una modifica dei requisiti di stabilità e galleggiabilità dell’imbarcazione;
  • l’estensione dei limiti di navigazione;
  • altre modifiche rilevanti ai fini dei requisiti di sicurezza.

PCA

Oltre alle modifiche rilevanti elencate, nel caso di un’imbarcazione marcata CE, possono verificarsi situazioni che richiedono l’implementazione di una PCA.

Gli importatori privati spesso acquistano imbarcazioni da produttori extra-europei. In questo caso, poiché le fasi di progettazione e produzione si svolgono fuori dal territorio europeo, per importare regolarmente l’imbarcazione, è necessario verificare i requisiti di sicurezza tramite un’attestazione post-costruzione prima della messa in servizio.

Un altro caso si verifica quando l’armatore modifica la destinazione d’uso dell’imbarcazione, ad esempio facendo rientrare nel campo del diporto un’imbarcazione precedentemente adibita all’attività di pesca.

Se un armatore costruisce un’unità da diporto ad uso personale, dovrà attendere 5 anni prima di poterla mettere in vendite. Nel caso in cui decida di venderla prima che sia concluso tale periodo, dovrà sottoporre l’imbarcazione ad una valutazione post-costruzione.

La PCA è necessaria anche quando l’importatore apporta modifiche a un’imbarcazione già costruita che incidono sulla conformità dei requisiti previsti dalla direttiva. Anche l’introduzione sul mercato un’unità da diporto con il proprio nome o il proprio marchio richiede una PCA, figurando così come il produttore.

MODIFICHE RILEVANTI AD UNITÀ DA DIPORTO NON MARCATE CE

Se si apporta una delle modifiche rilevati sopracitate ad unità costruite prima del 1998 o non marcate CE (es. imbarcazioni adibite alle regate), è comunque necessario eseguire accertamenti tecnici per verificare la conformità ai requisiti di sicurezza.

In questo caso la normativa di riferimento è la “circolare MIT PROT. 0014281 del 21/05/2019”, la quale stabilisce che qualsiasi modifica dell’unità che produca effetti sui requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dal D.lgs 171/2005 comporti una verifica dei suddetti requisiti.

In questo caso, per regolarizzare l’unità, l’armatore potrà rivolgersi a ENAVE per ottenere l’attestato da presentare alla Autorità Marittima.

 

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